Storia
Istituto
Materiali
Statuto
STATUTO
dell’Istituto Teologico Marchigiano
Approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con Decreto 751/2020
Premessa
Art. 1
L’Istituto Teologico Marchigiano” (ITM) è un istituto accademico promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) ed eretto dalla Congregatio De Institutione Catholica (De Seminariis Atque Studiorum Institutis) con decreto n. 978/95 del 24 ottobre 1995.
L’ITM è nell’ordinamento canonico una persona giuridica pubblica con finalità di culto e di religione.
È prevista la cooptazione di altri enti, in qualità di soci, nella gestione dell’Istituto.
Art. 2
L’ITM ha sede legale in Ancona, via Monte D’Ago, n. 87.
Art. 3
L’ITM è aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense.
Titolo I: NATURA E FINE
Art. 4
L’ITM è uno studio teologico al servizio della comunità ecclesiale della Regione Ecclesiastica Marche, che si propone lo studio della divina Rivelazione, con i metodi propri della scienza teologica, secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le direttive del Magistero della Chiesa, in dialogo con il patrimonio filosofico perennemente valido, attento alle istanze delle culture contemporanee ed alle esigenze della “Nuova Evangelizzazione”. L’ITM, inoltre, fa propri gli impulsi della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, secondo la quale gli studi ecclesiastici non sono chiamati solo ad offrire luoghi di formazione per chierici e consacrati, bensì ad essere «una sorta di provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto il Popolo di Dio: dal sensus fidei fidelium al magistero dei Pastori, dal carisma dei profeti a quello dei dottori e dei teologi» (Veritatis Gaudium, n. 3)
Art. 5
L’Istituto costituisce una comunità, in cui tutti e singoli i membri - autorità, docenti, officiali studenti e personale ausiliario - si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei fini dell’Istituto.
Art. 6
L’Istituto raggiunge i suoi fini con l’insegnamento, con la ricerca e relative pubblicazioni scientifiche, svolti nella giusta libertà e nell’adesione alla Parola di Dio, costantemente insegnata dal Magistero della Chiesa; con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell’Istituto; con iniziative scientifiche di ricerca anche interdisciplinare, seminari di studio, convegni e pubblicazioni.
Art. 7
Nell’ITM esistono:
a) un quinquennio istituzionale di studi filosofico-teologici, corrispondenti al primo ciclo di studi di una Facoltà Teologica, nella sede centrale di Ancona e nella sede di Fermo;
b) un biennio di specializzazione di studi teologici, corrispondente al secondo ciclo del curricolo degli studi di una Facoltà Teologica, nella sede di Ancona;
c) un anno a carattere prevalentemente pastorale per il completamento della formazione teologica dei candidati al presbiterato, che, dopo il quinquennio istituzionale, non intendono proseguire con il biennio di specializzazione, nella sede di Ancona.
Art. 8
L’ITM è aperto ai candidati al presbiterato, ai religiosi e ai laici di ambo i sessi, che, forniti di regolare attestato, per condotta morale e per studi precedentemente compiuti, risultino idonei ad esservi iscritti.
Art. 9
È impegno dell’Istituto che “le discipline teologiche, alla luce della fede e sotto la guida del Magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica della divina Rivelazione, la studino profondamente, la rendano alimento della propria vita spirituale e siano in grado di annunciarla, esporla e difenderla” (Optatam totius, 16).
Art. 10
L’Istituto Teologico Marchigiano è regolato dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium e dalle annesse Norme applicative della Congregazione per l’Educazione Cattolica, dall’Appendice I all’art. 7 delle Norme applicative (Norme per la redazione degli Statuti di una Università o di una Facoltà), dall’Appendice II all’art. 70 delle Norme Applicative, dall’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’aggregazione di Istituti di studi superiori, dal presente statuto e dalle norme della CEI.
Titolo II: COMUNITÀ E GOVERNO DELL’ITM
Art. 11
1. Le autorità accademiche della Facoltà aggregante, personali e collegiali, sono autorità dello stesso Istituto aggregato.
2. Le principali funzioni del Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, oltre a quelle contenute nei presenti Statuti, sono stabilite dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium e dall’Istruzione sull’aggregazione di Istituti di Studi Superiori della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
3. Il Rettore ratifica la nomina del Direttore dell’Istituto Teologico Marchigiano, firma i diplomi e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
4. Il Decano presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado; firma i diplomi dei gradi accademici. Al Decano spetta l’approvazione dei temi annuali per gli esami di grado; esprime il suo parere sulle proposte di progetti di ricerca e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
5. Il Consiglio di Facoltà esamina ed approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il regolamento; esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l’approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell’aggregazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nei presenti Statuti.
Art. 12
6. Le autorità particolari dell’ITM sono:
a) il Moderatore;
b) il Direttore;
c) il Vice Direttore generale e il Vice Direttore della sede di Fermo;
d) il Consiglio di Istituto;
e) il Consiglio di Direzione.
f) il Consiglio di gestione e per gli affari economici;
Il Moderatore
Art. 13
Moderatore dell’ITM è il Vescovo Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana e legale rappresentante della Regione Ecclesiastica Marche.
Art. 14
Spetta al Moderatore:
a) la nomina del Direttore, del Vice Direttore generale, del Vice Direttore della sede distaccata di Fermo, sentito l’Arcivescovo di Fermo, del Segretario generale, dell’Economo, nonché la nomina e il conferimento del mandato canonico o dell’autorizzazione ad insegnare relativamente ai docenti stabili, incaricati, assistenti e invitati;
b) la cooptazione di nuovi soci dell’Istituto;
c) la delibera degli atti di straordinaria amministrazione;
d) l’approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, ricevuto mandato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana;
e) presiedere il Consiglio di gestione e per gli affari economici.
Il Direttore
Art. 15
1. Il Direttore dirige la vita dell’Istituto.
2. Il Direttore è nominato dal Moderatore ed è scelto, tra i docenti stabili, secondo le seguenti modalità. I membri del Consiglio d’Istituto si riuniscono in apposita assemblea per designare tre nominativi da presentare, tramite il Moderatore, alla Facoltà aggregante per il “nulla osta”. Successivamente la Conferenza Episcopale Marchigiana sceglie una persona tra i designati e, tramite il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, richiede la conferma per la nomina del Direttore alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
3. Il Direttore resta in carica per quattro anni e può essere confermato nell’ufficio una sola volta consecutivamente.
Art. 16
Al Direttore spetta:
a) rappresentare legalmente l’Istituto nell’ordinamento dello Stato e nella comunità ecclesiale;
b) provvedere al regolare svolgimento della vita dell’ITM, curando l’esatta applicazione dello statuto, del regolamento, delle disposizioni degli organi di governo e dell’ordinaria gestione economica avvalendosi, per quest’ultima, della collaborazione dell’Economo;
c) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto, il Consiglio di Direzione ed il Collegio dei docenti;
d) indire e presiedere assemblee generali e particolari dei docenti dell’Istituto e presenziare alle assemblee degli studenti;
e) informare gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell’Istituto, redigendo inoltre la relazione annuale e quinquennale da inviare alla Facoltà aggregante;
f) presentare il bilancio annuale preventivo e consuntivo al Consiglio di gestione e per gli affari economici;
g) chiedere agli organi competenti le eventuali licenze necessarie per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di gestione e per gli affari economici. Il Direttore deve chiedere le licenze per gli atti di straordinaria amministrazione per il tramite del Moderatore
h) redigere la relazione in vista del rinnovo dell’aggregazione.
i) trasmettere al Decano della Facoltà, in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
I Vice Direttori
Art. 17
1. Il Vice Direttore generale ed il Vice Direttore della sede distaccata di Fermo collaborano strettamente con il Direttore. Il Vice Direttore generale sostituisce il Direttore in sua assenza o impedimento.
2. Il Vice Direttore generale è nominato dal Moderatore su presentazione del Consiglio di Istituto, così il Vice Direttore della sede distaccata di Fermo su presentazione dell’Arcivescovo di Fermo. Entrambi i Vice Direttori vengono scelti tra i docenti stabili.
3. I Vice Direttori restano in carica per quattro anni e possono essere confermati nell’ufficio una sola volta consecutivamente. Cessano dal loro incarico al momento della nomina del nuovo Direttore.
Il Consiglio di Istituto
Art. 18
1. Il Consiglio d’Istituto è l’organo di promozione, coordinamento e controllo dell’attività accademica, didattica e scientifica dell’Istituto. Compongono il Consiglio:
a) il Direttore;
b) il Vice Direttore generale e il Vice Direttore della sede distaccata di Fermo;
c) i docenti stabili;
d) tre rappresentanti dei docenti non stabili;
e) i rappresentanti degli studenti: due del primo ciclo e uno del secondo ciclo;
f) il Segretario generale.
2. I rappresentanti dei docenti non stabili restano in carica per un anno; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.
Art. 19
Al Consiglio d’Istituto spetta:
a) designare, compresi i rappresentanti degli studenti, i tre nominativi per la scelta del Direttore;
b) stabilire, previo parere favorevole della Facoltà aggregante, i piani di studio, determinarne le discipline, approvare il programma dei corsi e dei seminari proposti dai docenti e il calendario scolastico predisposto dal Segretario generale;
c) costituire commissioni per questioni speciali e definire tutto ciò che riguarda la promozione degli studi, della ricerca teologica e della presenza dell’ITM nella vita ecclesiale e civile;
d) presentare al Consiglio di gestione e per gli affari economici iniziative e progetti stabili o temporanei per l’incremento dell’Istituto;
e) presentare al Moderatore, per la nomina, i docenti da promuovere a stabili;
f) approvare il regolamento e le sue eventuali modifiche;
g) esprimere il proprio parere sulla nomina dei docenti non stabili;
h) eleggere, tra i docenti stabili, i due membri del Consiglio di Direzione che restano in carica per un quadriennio.
Art. 20
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di un terzo dei membri.
Il Consiglio di Direzione
Art. 21
Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nella conduzione ordinaria dell’Istituto. Compongono il Consiglio:
a) il Direttore;
b) il Vice Direttore generale e il Vice Direttore della sede distaccata di Fermo;
c) due docenti stabili, eletti dal Consiglio d’Istituto;
d) il Segretario generale.
Art. 22
Al Consiglio di Direzione spetta:
a) coadiuvare il Direttore nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell’Istituto;
b) esaminare le richieste di promozione tra i docenti stabili e offrire le proprie indicazioni al Consiglio di Istituto e alla Facoltà aggregante;
c) proporre al Moderatore la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati dopo aver sentito il parere del Consiglio di Istituto e della Facoltà aggregante;
d) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
e) proporre annualmente al Consiglio d’Istituto i corsi opzionali;
f) promuovere incontri periodici con le componenti dell’ITM e con i Rettori dei Seminari e degli Studentati;
g) approvare la relazione annuale e quinquennale che il Direttore deve inviare alla Facoltà aggregante;
h) approvare la relazione in vista del rinnovo dell’aggregazione.
Art. 23
Il Consiglio di Direzione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di due terzi dei suoi membri.
Il Consiglio di gestione e per gli affari economici
Art. 24
Il Consiglio di gestione e per gli affari economici è l’organo di governo per quanto riguarda le questioni gestionali amministrative. Compongono il Consiglio:
a) il Vescovo Moderatore che rappresenta la Conferenza Episcopale Marchigiana nello stesso Consiglio e lo presiede;
b) il Direttore;
c) il Vice Direttore generale e il Vice Direttore della sede distaccata di Fermo;
d) il Segretario generale.
Art. 25
1. Al Consiglio di gestione e per gli affari economici spetta:
a) promuovere l’attività dell’Istituto in ordine ai suoi fini;
b) approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo.
Art. 26
Il Consiglio di gestione e per gli affari economici si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno; in seduta straordinaria su richiesta del Moderatore o di un terzo dei membri.
Norme di esercizio delle autorità collegiali
Art. 27
1. I membri dei Consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo Presidente, per le sedute ordinarie e straordinarie, con un preavviso di almeno cinque giorni e contestuale comunicazione dell’ordine del giorno; nei casi di provata urgenza il preavviso può essere di un giorno.
2. L’ordine del giorno è prefissato dal Presidente, il quale è tenuto a includere qualsiasi argomento venga proposto da coloro che hanno il diritto di richiedere la convocazione delle riunioni.
Art. 28
1. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al Presidente.
2. Quando si debba trattare una questione riguardante persone, l’interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa.
Art. 29
1. Il voto nei Consigli deve essere espresso segretamente, quando si tratti di elezioni o di questioni riguardanti singole persone.
2. Nelle elezioni è richiesta, nei primi due scrutini, la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte su due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti.
3. Nelle altre questioni è di norma richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.
4. Per la cooptazione di nuovi soci membri dell’Istituto, la delibera è espressa a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti degli Enti associati; in caso di parità, prevale il voto del Moderatore.
Titolo III: DOCENTI
Art. 30
1. Nell’Istituto deve esserci un numero di docenti corrispondente all’importanza delle singole discipline e alla debita assistenza degli studenti. Essi dovranno sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà ecclesiastica (cf. Veritatis gaudium, art. 22). Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice (cf. Veritatis gaudium, art. 26. § 2).
2. I docenti si distinguono in stabili e non stabili. Gli stabili possono essere ordinari o straordinari; i non stabili possono essere incaricati, assistenti o invitati.
3. Il numero minimo di stabili, di cui deve essere composto il corpo docente dell’Istituto, è di almeno dodici docenti, la cui distribuzione è la seguente: due per Sacra Scrittura; due per la Filosofia; tre per Teologia fondamentale e dogmatica; due per Teologia morale e spirituale; uno per Liturgia; uno per Diritto canonico; uno per Patrologia; uno per Storia della Chiesa; uno per Teologia pastorale.
Art. 31
1. I docenti sono impegnati, con l’insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti.
2. I docenti devono vigilare affinché all’Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.
Art. 32
1. I docenti appartenenti al clero diocesano o agli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica associati, sono presentati per l’insegnamento dai propri Ordinari.
2. Tali docenti, dopo aver ottenuto il mandato canonico e l’autorizzazione a insegnare dal Moderatore, svolgono la loro attività nell’interesse dell’Istituto.
Art. 33
Spetta al Moderatore conferire ai docenti il mandato canonico o l’autorizzazione a insegnare, dopo aver ricevuto, nei casi previsti, la professione di fede.
Art. 34
Un docente decade dal suo ufficio allo scadere dell’anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni; compiuta tale età, può tuttavia essere nominato come docente invitato. Un docente emerito può insegnare al massimo fino a 75 anni.
Art. 35
Il Moderatore può privare del mandato canonico e dell’autorizzazione ad insegnare nell’ITM un docente che si sia reso non idoneo all’insegnamento, anche per motivi di plagio e di altri comportamenti non etici, salvi sempre il diritto alla difesa e l’esame previo del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di diritto canonico.
Docenti stabili
Art. 36
Sono docenti stabili coloro che svolgono la loro principale attività nell’Istituto. Essi si distinguono in straordinari e ordinari.
Art. 37
1. Può legittimamente essere cooptato tra i docenti stabili straordinari chi:
a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
b) sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;
c) abbia ricevuto il “nulla osta” della Facoltà aggregante e della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
d) possiede capacità didattiche;
e) ha già insegnato per almeno un triennio nell’Istituto con serietà d’impegno;
f) si dimostra idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
g) richiede egli stesso tale qualifica;
h) sia libero da altre incombenze, incompatibili con i compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti (cfr can. 152 CIC; can. 942 CCEO).
2. I docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnano a collaborare fra di loro. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Facoltà.
3. Il passaggio dei docenti stabili da straordinari a ordinari avviene dopo almeno un triennio, tenuto conto della capacità di insegnamento, delle ricerche svolte, dei lavori scientifici pubblicati, dello spirito di collaborazione nell’insegnamento e nella ricerca, dell’impegno di dedizione alla Facoltà, avuto per tutti il “nulla osta” della Facoltà aggregante e della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
4. I requisiti per la promozione dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b) e c) del numero 1 del presente articolo, si richiedono anche, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.
Art. 38
I docenti stabili sono nominati dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di Istituto, avuto il “nulla osta” dell’Ordinario proprio del richiedente e quello della Conferenza Episcopale Marchigiana, insieme al “nulla osta” della Facoltà aggregante e della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 39
I docenti stabili possono richiedere al Consiglio di Istituto un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, decadono dall’ufficio; durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.
Art. 40
Un docente stabile è sospeso dal suo ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Consiglio di Istituto un impegno tale da impedirgli assiduo studio e regolare insegnamento.
Docenti incaricati
Art. 41
Sono docenti incaricati coloro che vengono nominati a tempo determinato.
Art. 42
La nomina dei docenti incaricati spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Direzione, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole della Facoltà aggregante.
Assistenti
Art. 43
Sono assistenti coloro che coadiuvano i docenti stabili nell’insegnamento, negli esami, nel guidare seminari o dissertazioni, nel programmare incontri scientifici.
Art. 44
1. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Direzione, sentito il Consiglio di Istituto e con parere favorevole della Facoltà aggregante.
2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato, con scadenza annuale.
Docenti invitati
Art. 45
Sono docenti invitati i docenti esterni che insegnano nell’Istituto.
Art. 46
1. La nomina dei docenti invitati spetta al Moderatore, su presentazione del Consiglio di Direzione, sentito il Consiglio d’Istituto e con parere favorevole della Facoltà aggregante.
2. I docenti invitati vengono nominati a tempo determinato, con scadenza annuale o semestrale.
Collegio dei docenti
Art. 47
I docenti dell’Istituto si riuniscono periodicamente in assemblee generali o in gruppi, per favorire la crescita dell’Istituto nell’insegnamento e nella ricerca scientifica.
Titolo IV: STUDENTI
Art. 48
Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti:
a) Sono iscritti come studenti ordinari dell’ITM coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l’accesso all’Università del proprio Paese, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento dei gradi accademici.
b) Sono iscritti come studenti straordinari coloro che, non avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l’accesso all’Università del proprio Paese, hanno ottenuto dal Consiglio di Direzione la facoltà di frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e di sostenere i relativi esami, senza essere abilitati però a conseguire i relativi gradi accademici.
c) Sono iscritti come studenti ospiti coloro che hanno ottenuto dal Consiglio di Direzione la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami.
Art. 49
Coloro che, avendo completato la frequenza del curricolo degli studenti, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno scolastico successivo, sono studenti fuori corso.
Si può essere iscritti come studenti fuori corso per un massimo di tre anni come previsto dal Regolamento dell’Istituto.
Art. 50
1. Gli studenti ordinari e straordinari, oltre quanto stabilito nell’art. 48, devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua latina e della lingua greca.
2. Gli studenti di lingua straniera devono dimostrare di conoscere in modo sufficiente la lingua italiana secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Istituto.
Art. 51
Il Direttore chiederà il parere favorevole alla Facoltà per l’approvazione del piano di studi degli studenti che, dopo aver iniziato altrove gli studi filosofico-teologici, chiedono di iscriversi all’istituto.
Art. 52
Per gli studenti che hanno già superato gli esami per il conseguimento di una laurea, il Direttore, sentito il Consiglio di Direzione e con il parere favorevole della Facoltà di Teologia, stabilirà, sulla base del programma svolto, quali esami possono essere riconosciuti validi ai fini del curricolo degli studi e l’anno di iscrizione.
Art. 53
1. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari, per discutere problemi inerenti alla vita dell’ITM.
2. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell’Istituto.
3. La partecipazione degli studenti al governo dell’Istituto è garantita e si esprime attraverso un Organismo rappresentativo, retto da proprie norme, approvate dal Consiglio d’Istituto; a tale Organismo è demandata l’organizzazione dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, di cui all’art. 17, comma 1 lettera e).
Art. 54
Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Consiglio di Direzione può sospendere o dimettere uno studente, sentito il Consiglio d’Istituto; il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di diritto canonico.
Titolo V: OFFICIALI
Art. 55
1. Nel governo e nella gestione dell’Istituto le autorità sono coadiuvate da officiali e personale ausiliario.
2. Officiali dell’Istituto sono il Segretario generale della sede centrale di Ancona, il Segretario della sede distaccata di Fermo e l’Economo.
I Segretari
Art. 56
1. Il Segretario generale è responsabile della segreteria dell’ITM.
2. Il Segretario generale è nominato dal Moderatore su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, in seguito a indicazione del Direttore; il Segretario della sede distaccata di Fermo è nominato dal Vice Direttore della medesima sede sentito l’Arcivescovo di Fermo; entrambi durano in carica per un quadriennio, al termine del quale possono essere confermati.
Art. 57
1. Al Segretario generale spetta:
a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore, del Consiglio d’Istituto e del Consiglio di Direzione, e del Consiglio di gestione e per gli affari economici;
b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione dell’Istituto e a sostenere gli esami;
c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;
d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;
e) compilare l’annuario dell’Istituto, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
f) fungere da segretario dei Consigli d’Istituto, di Direzione e di gestione e per gli affari economici;
g) vigilare sulla sede distaccata di Fermo
2. Il Segretario della sede distaccata di Fermo gestisce la segreteria di sede, raccordandosi con la Segreteria generale di Ancona.
Art. 58
Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, il quale deve essere previamente approvato dal Consiglio di Direzione.
L’Economo
Art. 59
L’Istituto Teologico Marchigiano ha un proprio Economo nominato dal Moderatore, su presentazione del Consiglio di gestione e per gli affari economici, in seguito a indicazione del Direttore. Dura in carica un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.
Art. 60
All’Economo spetta:
a) curare l’ordinaria gestione economica dell’Istituto nel rispetto delle indicazioni e modalità stabilite dal Direttore;
b) curare la redazione dei libri contabili dell’Istituto;
c) compilare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Istituto e presentarlo al Direttore dell’Istituto, il quale può a sua volta chiedere la collaborazione dell’Economo in sede di esposizione del Bilancio nella riunione del Consiglio di gestione e per gli affari economici.
Art. 61
L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario.
Titolo VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Art. 62
I corsi di studio preposti dall’Istituto intendono portare lo studente alla conoscenza sempre più profonda del mistero di Cristo, attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio filosofico perennemente valido e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle varie filosofie e culture.
Art. 63
L’ordinamento degli studi dell’ITM è così articolato:
a) un quinquennio istituzionale filosofico-teologico, corrispondente al primo ciclo del curricolo di studi teologici previsto per una Facoltà Teologica, che si propone la formazione teologica generale e fondamentale, in vista del conseguimento del grado accademico del Baccalaureato in Teologia;
b) un biennio di specializzazione in Teologia sacramentaria, corrispondente al secondo ciclo degli studi teologici previsto per una Facoltà Teologica, in vista del conseguimento del grado accademico della Licenza in Teologia;
c) un anno a carattere prevalentemente pastorale, al fine di completare la formazione teologica di coloro che sono candidati al ministero presbiterale e non accedono al grado accademico della Licenza in Teologia.
Il quinquennio istituzionale
Art. 64
Nel primo ciclo di studi filosofico-teologici dell’ITM viene offerto il prospetto organico e completo delle discipline filosofico-teologiche, svolte con metodo genetico, affinché gli studenti, educati alla ricerca scientifica, siano condotti ad una sintesi personale della dottrina cattolica, che diventi aumento della loro vita spirituale e li renda idonei ad annunziarla.
Art. 65
Il primo ciclo istituzionale si protrae per un quinquennio, articolato in un biennio filosofico-teologico ed in un triennio sistematico.
Art. 66
Le discipline del primo ciclo dell’ITM sono:
a) discipline principali:
- Introduzione al mistero di Cristo;
- Storia della filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale e dogmatica;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Liturgia;
- Diritto canonico;
- Storia della Chiesa;
- Patrologia;
- Teologia pastorale;
- Archeologia
b) discipline complementari:
- Scienze umane;
- Lingue bibliche;
- Ecumenismo;
- Storia delle religioni;
- Musica sacra;
- Metodologia scientifica.
c) Discipline opzionali.
d) Seminari di studio e dissertazioni scritte.
e) Discipline integrative:
- Lingua latina;
- Lingua greca.
Per un totale di 300 ects. Così suddivisi per area: Scrittura 54 ects; storia della Chiesa 24 ects; Patrologia 9 ects; Teologia 84 ects; Liturgia 18 ects; Filosofia, 54 ects; Morale 21 ects; Diritto 15 ects; Scienze umane 6 ects; Lingue bibliche 6 ects; Seminari e opzionali 9 ects.
Art. 67
L’Istituto, nel programmare i corsi delle discipline opzionali, privilegia le seguenti tematiche: Insegnamento sociale della Chiesa; Mezzi di comunicazione sociale; Missiologia; Teologia della vita religiosa; Spiritualità francescana; Storia dei movimenti ecclesiali; Storia della Chiesa e della spiritualità marchigiana; Arte sacra.
Art. 68
1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline principali e complementari e a frequentare le lezioni delle discipline opzionali e i seminari di studio previsti dal piano degli studi.
2. Gli studenti sprovvisti di un’adeguata conoscenza della lingua latina e della lingua greca sono inoltre tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline integrative.
3. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto all’Istituto ed è obbligatoria.
Il biennio di specializzazione
Art. 69
L’ITM presenta un biennio di specializzazione in Teologia sacramentaria, articolata in dogmatica sacramentaria, morale sacramentaria, liturgia sacramentaria, pastorale sacramentaria. L’approccio è biblico, storico, sistematico e pastorale.
Art. 70
In virtù dell’aggregazione alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, gli studi del biennio di specializzazione costituiscono la preparazione al conseguimento del grado accademico della Licenza in Teologia, con specializzazione in Teologia sacramentaria, conferito dalla Facoltà aggregante.
Art. 71
Per essere ammessi a frequentare il biennio di specializzazione come studenti ordinari, occorre, oltre a quanto previsto dagli art. 47-51 del presente statuto, essere in possesso del titolo accademico del Baccalaureato in Teologia, conseguito con la votazione di almeno 24/30 o equivalente.
Art. 72
I corsi di studio del biennio di specializzazione si distinguono in:
a) corsi fondamentali obbligatori;
b) corsi opzionali inerenti alla specializzazione;
c) seminari di studio.
Art. 73
1. I corsi fondamentali del secondo ciclo sono:
a) Teologia biblica sacramentaria;
b) Storia della sacramentaria;
c) Dal Vaticano II ad oggi: Magistero, teologia e prassi sacramentaria;
d) Dimensione antropologico-simbolica della sacramentaria.
2. I corsi speciali del biennio ad licentiam vengono individuati nelle aree: biblica, storica, dogmatico-morale e liturgico-pastorale.
3. I seminari di studio hanno lo scopo precipuo di introdurre lo studente, con gradualità e concretezza, al lavoro di ricerca ed all’elaborazione scientifica della dissertazione per la licenza.
Art. 74
Ogni studente è tenuto a frequentare i corsi fondamentali, i corsi inerenti alla specializzazione, i seminari di studio previsti dal piano degli studi, e a sostenere i relativi esami. Nel biennio ogni studente dovrà frequentare corsi e seminari per un totale di 120 ects. così suddivisi: fondamentali 28 ects.; speciali e opzionali 44 ects.; seminari 20 ects.; crediti integrativi, convegni, ecc. 3 ects.; tesi 25 ects.
Art. 75
L’ammissione all’esame per il conseguimento del grado accademico della Licenza è riconosciuta a coloro che abbiano completato positivamente il curricolo degli studi del biennio, con una dissertazione scritta sotto la guida di un docente del biennio di specializzazione.
L’anno di pastorale
Art. 76
Al fine di completare la formazione teologica di coloro che sono candidati al ministero presbiterale e non accedono al grado accademico della Licenza, l’ITM presenta un anno di studi a carattere prevalentemente pastorale, denominato appunto “anno pastorale”.
Art. 77
Per essere ammessi come studenti ordinari all’anno di pastorale, oltre a quanto stabilito agli art. 47-51, occorre aver frequentato i corsi del quinquennio ed averne superato gli esami prescritti.
Art. 78
1. Le discipline obbligatorie previste dal curricolo degli studi dell’anno di pastorale sono stabilite annualmente dal Consiglio di Istituto.
2. Oltre alle discipline obbligatorie, vengono programmati corsi di discipline complementari.
Art. 79
Ogni studente è tenuto a frequentare i corsi delle discipline previste ed a sostenerne i relativi esami.
Art. 80
Al termine dell’anno, agli studenti che avranno superato positivamente tutte le prove prescritte, verrà rilasciato un “diploma in scienze pastorali”.
Art. 81
Nell’ambito dell’anno di pastorale, l’ITM promuove iniziative di aggiornamento e di formazione permanente dei presbiteri e dei religiosi.
Titolo VII: ESAMI
Art. 82
1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all’ITM che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l’iscrizione agli esami.
2. Gli studenti del primo ciclo che non abbiano superato tutti gli esami e le altre prove previste dal piano degli studi nei primi tre anni, non possono sostenere gli esami e le altre prove previste negli anni successivi; a giudizio del Consiglio di Direzione, possono essere iscritti al quarto anno come studenti fuori corso, fino al completamento degli obblighi sopraddetti.
Art. 83
1. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati, il Direttore può concedere che un esame si svolga al di fuori di dette sessioni.
2. La valutazione è data in “trentesimi”; il minimo richiesto per l’approvazione è di diciotto/trentesimi.
Art. 84
In virtù dell’aggregazione alla Facoltà Teologica della Pontificia Università Lateranense, gli studi del primo e del secondo ciclo preparano al conseguimento dei gradi accademici rispettivamente del Baccalaureato e della Licenza in Teologia, conferiti dalla Facoltà aggregante.
Art. 85
L’ammissione all’esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato è riconosciuta agli studenti ordinari che abbiano completato positivamente il primo ciclo. L’esame di Baccalaureato si svolge nella sede di Ancona.
Art. 86
L’esame per il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato consiste in una prova scritta ed una prova orale.
1. La prova scritta consiste nella preparazione di una dissertazione, redatta secondo la metodologia scientifica in uso nell’Istituto; il numero di pagine prescritto è fra le 40 e le 50; viene valutata da due docenti (relatore e correlatore), nominati dal Direttore;
2. La prova orale ha una durata di circa 30 minuti; dopo una brevissima esposizione della dissertazione scritta (già valutato da relatore e correlatore), lo studente espone un tema, assegnato un’ora prima dell’inizio dell'esame e scelto dal Direttore fra i dieci temi approvati per quell’anno dalla Facoltà aggregante; i membri della Commissione possono interrogare sul tema esposto, come pure sugli altri 9 temi del temario approvato per quell’anno;
3. la Commissione è formata dal Presidente (il Decano o il suo delegato) e da tre docenti nominati dal Direttore;
4. il calcolo della votazione finale (in trentesimi, con i decimali), va compiuto facendo valere per 5/6 del voto finale la media ponderata degli esami curricolari, per 1/12 la votazione attribuita alla dissertazione scritta, per 1/12 la votazione attribuita all’esame orale.
Art. 87
L’esame per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Teologia consiste in una prova scritta ed una prova orale.
1. La prova scritta consiste nella preparazione di una tesi, redatta secondo la metodologia scientifica in uso nell’Istituto; il numero di pagine prescritto è fra le 70 e le 100; viene valutata da tre docenti, il relatore (un docente del biennio di specializzazione) e due correlatori, nominati dal Direttore;
2. La prova orale ha una durata minima di 30 minuti: l’esame, organicamente collegato con la discussione della tesi scritta, deve accertare la fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato, nonché la sua visione d’insieme dei temi fondamentali della specializzazione;
3. Il calcolo della votazione finale (in novantesimi, senza decimali) va compiuto facendo valere per 2/3 del voto finale la media ponderata dei voti degli esami curricolari del biennio di specializzazione e per 1/3 la votazione data alla tesi scritta e alla sua discussione nella prova orale.
Art. 88
La Commissione esaminatrice della prova orale per il conseguimento del grado accademico di Licenza è formata da tre docenti (relatore e correlatori della tesi), più il Presidente (il Decano o il suo delegato);
Art. 89
La votazione del diploma in scienze pastorali, espressa in trentesimi, risulta dalla media delle votazioni riportate nelle singole prove previste dal piano degli studi dell’anno.
Titolo VIII: LA BIBLIOTECA
Art. 90
L’Istituto dispone di propria Biblioteca, nella sede dell’Istituto stesso e nella sede distaccata di Fermo.
Art. 91
L’Istituto promuove il coordinamento delle predette biblioteche e la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze.
Titolo IX: GESTIONE ECONOMICA
Art. 92
1. L’ordinaria amministrazione dell’Istituto Teologico Marchigiano spetta al Consiglio di gestione e per gli affari economici, secondo quanto stabilito all’art. 23.
2. Gli atti di straordinaria amministrazione saranno determinati con Decreto dal Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana quale legale rappresentante della Regione Ecclesiastica Marche. Il Direttore deve chiedere le licenze per gli atti di straordinaria amministrazione per il tramite del Moderatore.
Art. 93
1. I mezzi per la gestione economica dell’Istituto provengono:
a) dai contributi della Regione Ecclesiastica Marche, annualmente stabiliti dal Consiglio di gestione e per gli affari economici e garantiti dal Moderatore a nome della CEM;
b) dalle tasse, per diritti amministrativi, degli studenti, fissate dal Consiglio di gestione e per gli affari economici;
c) da eventuali devoluzioni, lasciti, donazioni e oblazioni e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia italiano che estero.
Art. 94
I sacerdoti, diocesani o religiosi, docenti o officiali dell’Istituto, vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese particolari in Italia, e ulteriormente determinate dalla CEM.
Disposizioni finali
Art. 95
Le eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, e devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Marchigiana attraverso il moderatore, dalla Facoltà aggregante e dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 96
In caso di cessazione dell’“Istituto Teologico Marchigiano” per qualunque motivo, il patrimonio da questo posseduto sarà devoluto all’Ente designato dalla Conferenza Episcopale Marchigiana.
Art. 97
Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare e civili vigenti.
Art. 98
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
SFT Via Sant'Alessandro,3 - 63900 Fermo Tel.0734/610965 - e-mail: sftfermo@gmail.com- Cookie Police